Articolo 2 del Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12
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13 febbraio 2021
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13 marzo 2021
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 marzo 2021, n. 29 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 , e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021 ".
Entrata in vigore il 13 marzo 2021
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