Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL IT ANO PREMA I CASSAZIONI LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA - R.G.N. 22255/98 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere- Cron. 5915 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud.15/12/00 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copla studio ha pronunciato la seguente dal Sig. - IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 302 -27 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ARIN- AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI, già AMAN in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PORCELLI DONATO, PROFILI MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA presso la CALVI ANTONIO, SUPREMA DI CASSAZIONE, 2000 CANCELLERIA DELLA CORTE dall'avvocato PARLATO GUIDO, 5489 rappresentato e difeso -1- giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2825/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 07/07/98 R.G.N. 43928/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato PROFILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Napoli del 30/9/91 VI Nicola conveniva in giudizio l'AMAN per il riconoscimento delle indennità maturate, in conseguenza dell'esercizio di servizio esterno, in quanto, pur essendo inquadrato come sorvegliante, era stato addetto, dall'ottobre 1985, all'Ufficio Acquedotto Esterno, con mansioni di addetto alla sorveglianza e manovra del serbatoio e delle condotte di via S. Domenico, assicurando il mantenimento del flusso costante nelle condotte ed il regolare livello del serbatoio, senza fruire dell'indennità di servizio prevista per il personale con qualifica di sorvegliante e di manovratore, ex art. 22 del Reg. Org. dell'AMAN. L'AMAN contestava la domanda, perché l'attore era inquadrato come sorvegliante “equiparato", mentre la indennità di servizio esterno spettava ai sorveglianti e manovratori “propriamente detti", ma il Pretore la accoglieva. Il Tribunale di Napoli, investito in grado di appello ad istanza dell'AMAN, con sentenza del 24/6 - 7/7/98, in parziale riforma del provvedimento impugnato, condannava l'AMAN a versare la chiesta indennità a decorrere dal 20/11/86 e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che l'appello doveva essere accolto limitatamente alla eccezione di prescrizione quinquennale, ritualmente proposta in primo grado ed ignorata dal pretore;
per il resto la tesi dell'appellante era infondata, perché l'art. 22 del Reg. Org. stabiliva che le indennità da corrispondersi in aggiunta allo stipendio erano determinate in base dall'allegato n. 3, in relazione alle mansioni espletate da ciascun dipendente;
fra tali indennità era compresa quella di “servizio esterno", dovuta, fra gli altri, ai “manovratori e sorveglianti propriamente detti", mentre l'allegato n. 1, nel fissare la pianta organica, precisava che l'11° livello comprendeva i "sorveglianti ed equiparati (manovratori capi e sorveglianti propriamente detti, elettricisti meccanici ed autisti meccanici)": i profili indicati fra parentesi non potevano non essere ricompresi nell'ambito delle qualifiche enunciate in via generale, “costituendo altrettanti momenti di specificazione delle stesse", per cui doveva ritenersi che i “sorveglianti propriamente detti, null'altro sono che i sorveglianti>“ che svolgono mansioni di vigilanza, guardiania, mentre rientravano "tra gli equiparati i manovratori capi, gli elettricisti и e gli autisti meccanici"; la distinzione proposta dall'AMAN fra н "sorveglianti” e “sorveglianti propriamente detti" non poteva essere О condivisa, perché non trovava alcun fondamento nelle fonti normative che avevano istituito l'indennità in questione;
né aveva rilevanza una diversa prassi aziendale, che rientrava fra gli usi negoziali aventi forza vincolante fra le parti sempre che il loro contenuto comportasse una modificazione “in melius” rispetto alle regolamentazione collettiva. Pacifico in causa era che il VI era stato addetto dall'ottobre 1985 alla sorveglianza esterna, come sopra detto, e quindi allo stesso competeva la indennità reclamata di servizio esterno, nei limiti però della prescrizione quinquennale. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'ARIN, Azienda Risorse Idriche di Napoli, succeduta all'AMAN, 2 fondato su due motivi. Resiste con controricorso il VI. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 22, all. 3, del Regolamento Organico, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva sbagliato nel ritenere che la qualifica era elemento determinante per il conseguimento della indennità e non invers, invece le mansioni espletate: il R. O. del 22/9/45, stabiliva all'art. 22 che le indennità erano determinate dalla allegata tabella n. 3, suddivise in "indennità di servizio esterno" ed "indennità di sfrido di cassa". Il Tribunale aveva erroneamente considerato la qualifica del ricorrente, senza esaminare la mansioni espletate dal VI e senza chiedersi se effettivamente lo stesso effettuasse il servizio esterno ed aveva concesso l'indennità ad un dipendente che non effettuava lavoro all'esterno dei manufatti dell'azienda. Da qui l'errore nella interpretazione della norma regolamentare, secondo cui le indennità “sono relative alle funzioni disimpegnate e variano e cessano con il mutare della funzioni”; il sorvegliante propriamente detto aveva alle sue dipendenze una squadra di operai e compiva lavori all'esterno, mentre il manovratore era esclusivamente addetto alle manovre sulle prese di tutta la rete cittadina;
queste argomentazioni erano state proposte al Tribunale e dallo stesso ignorate. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 420 e 421 CPC, deduce il ricorrente che ai fini 3 di una corretta interpretazione della norma regolamentare non era sufficiente l'analisi della normativa aziendale, ma doveva essere "analizzato lo spirito della stessa" ed esaminata la coincidenza della fattispecie astratta col caso concreto;
era quindi necessario un puntuale accertamento della mansioni espletate dal lavoratore, che invece era totalmente mancato. La prova testimoniale era necessaria per l'accertamento di fatti che erano contestati;
il Tribunale aveva disatteso questo necessario mezzo istruttorio, violando così l'obbligo fornire una congrua e adeguata motivazione;
le motivazioni addotte dall'azienda in sede di merito erano pienamente valide anche in questa sede e costituivano il fondamento della presente censura. Il ricorso è infondato. Questa Corte (in una controversia analoga, confermando la decisione del merito, che, con riguardo all'AMAN di Napoli, aveva ritenuto che l'indennità di servizio, prevista dall'art. 22 del regolamento, spettava a tutti i dipendenti con qualifica di sorvegliante) ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "le disposizioni dei regolamenti del personale di una azienda municipalizzata hanno natura negoziale;
la loro interpretazione è quindi riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche contrattuali, ovvero per vizio di motivazione" (Cass. N. 11244 del 13/11/97). Il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla precedente pronuncia, per la ragione assorbente che non può essere denunciata 4 direttamente a questa Corte la violazione di norme che non sono di natura legislativa, ma pattizia e quindi censurabili in sede di legittimità solo nei limiti e nelle forme previste per i contratti. Va quindi ritenuta l'inammissibilità del primo motivo, in cui si lamenta direttamente la violazione dell'art. 22 del Regolamento Organico dell'azienda, senza alcun accenno alla violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o a vizi di motivazione. Col secondo motivo il ricorrente propone, sia pure in maniera generica, una diversa valutazione dello “spirito della norma" regolamentare, che è sempre una questione di fatto, inammissibile in sede di legittimità, e lamenta la mancata ammissione, da parte del giudice di merito, della prova per testi, che, a suo dire, sarebbe stata necessaria ai fini della valutazione delle mansioni in concreto espletate dal VI. Il ricorso su questo punto manca di autosufficienza, perché non sono riportati i capitoli di prova, onde mettere la Corte in condizioni di valutare la decisività della censura. Anche questo secondo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Le spese vanno 0 1 . A T S I R S D A A poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo. ' , T L , O L L A E S L D E O P I B S S
P. Q. M.
LA CORTE I I N D N E S G A I O T S A A O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in, D O P E T M , T I I O R R A I complessive £31000 T D D S oltre a £ 3.000.000 per onorario. I E O G T E N R E S E Roma 15 dicembre 2000 Sall AL CONSIGLIERE EST. Maioran IL PRESIDENTE Vuiceuro Tressa IL COLLABORATORE DI CANCELLE Depositata in Cancalieria 27 FEB 2001 (24/2/2001) oggi, 5 DALLADORATORE CANCELLERIA