Articolo 5 del Decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 dicembre 1995
Art. 5. Spesa farmaceutica 1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1995
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