Articolo 15 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 agosto 1978
>
Versione
25 giugno 1991
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1991, N. 175))
Entrata in vigore il 25 giugno 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente