Articolo 11 della Legge 5 agosto 1978, n. 457
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 agosto 1978
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Versione
1 settembre 1999
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284)) ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)che "Sono abrogate le norme del titolo secondo della legge 5 agosto 1978, n. 457 , fermo restando quanto stabilito dall' articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136 ".
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
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