Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342

Commentari200

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  • 1Studio Claudio Scognamiglio Avvocati
    https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/

  • 2Il Tribunale di Lecce su continuità del rapporto, prescrizione delle rimesse e reciprocità della capitalizzazione degli interessi.
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 5 settembre 2024

    Infatti, «va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità il rapporto di conto corrente pur in presenza di due distinti contratti – con rispettive distinte numerazioni di conto – succedutisi nel tempo, qualora il più vetusto è stato estinto con operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” utilizzando la totalità dell'affidamento del conto più recente; ciò deve convenirsi anche il ragione del fatto che, altrimenti, si consentirebbe alla banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, consentendole di sottrarsi all'onere di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, essendo evidente che dai …

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  • 3La sorte dell’anatocismo nei contratti bancari ante delibera CICRAccesso limitato
    Giuseppina Satta · https://www.altalex.com/ · 23 ottobre 2025

  • 4Rimborsi da Anomalie Bancarie e Finanziarie: Come Si Ottengono
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 luglio 2025

    Hai scoperto che la tua banca o la finanziaria ti ha applicato interessi e spese illegittime? Hai il sospetto di anatocismo, usura, tassi troppo alti o commissioni occulte e vuoi sapere come ottenere il rimborso di quanto hai pagato in più? Molti rapporti bancari e contratti di finanziamento contengono anomalie nascoste, che possono essere contestate. Ma per ottenere un rimborso concreto serve una strategia tecnica e legale precisa, altrimenti rischi di perdere tempo… e soldi. Quali sono le anomalie bancarie e finanziarie più frequenti? – Anatocismo: ti addebitano interessi su interessi già maturati – Usura: ti applicano tassi oltre i limiti stabiliti dalla legge – TAEG errato o …

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  • 5la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale non è sufficiente
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 13 novembre 2024

    La sentenza della Cassazione n. 28215 del 4 novembre 2024 ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca alla correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi. La questione, tra le altre, sottoposta all'esame del Supremo Collegio attiene alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi. La sentenza muove dalla disamina dell'evoluzione normativa in …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …
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    • raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
    • applicabilità·
    • esclusione·
    • banche e istituti di credito o risparmio

  • 2Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2595
    Provvedimento: n.22628/2019rg REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Il GIUDICE DOTT.SSA Maria Tuccillo Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22628/2019R.G. affari contenziosi civili cui risulta riunito il giudizio di opposizione n. 196/2020 affari contenziosi civili proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 9700/2018, e vertente TRA , , in persona del liquidatore, legale rappresentante Parte_1 p.t., ,nonché e e in Parte_2 CP_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te pt. rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Sagliocco presso il cui …
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    • fideiussione·
    • trasparenza contrattuale·
    • usura·
    • art. 1956 c.c.·
    • art. 118 TUB·
    • prescrizione·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • anatocismo·
    • nullità clausole contrattuali·
    • art. 1957 c.c.

  • 3Trib. Brindisi, sentenza 13/12/2024, n. 1803
    Provvedimento: R.G. 2430/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI - Sezione Civile - Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta a n. 2430/2014 R.G., passata in decisione all'udienza del 25.06.2024. Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo - TRA (p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1 (c.f.: Parte_1 C.F._1 Rappresentati e difesi dall'Avv. C. Lippolis (c.f.: Parte_2 C.F._2 Rappresentata e difesa dagli Avv. C. Lippolis e P De Stradis OPPONENTI E p.i.: ) Controparte_2 P.IVA_2 Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Erroi OPPOSTA All'udienza del 25.06.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai …
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    • fideiussione·
    • interessi ultralegali·
    • capitalizzazione interessi·
    • soglia anti-usura·
    • art. 1956 c.c.·
    • commissione massimo scoperto·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • anatocismo·
    • preventiva escussione·
    • nullità clausola contrattuale·
    • giorni valuta·
    • onere della prova·
    • cessione crediti·
    • art. 1957 c.c.

  • 4Trib. Patti, sentenza 30/10/2024, n. 1176
    Provvedimento: n.1775/2017 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PATTI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1775/ 2017 R.G. promossa da: (codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 (codice ), Parte_2 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Salvatore Zaccaria -parte opponente- nei confronti di codice fiscale , Controparte_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Mariano Campo, -parte opposta- e di (codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_3 col patrocinio dell'Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, -intervenuto ex art.111 CPC- CONCLUSIONI DELLE …
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    • reciprocità capitalizzazione·
    • art. 92 CPC·
    • capitalizzazione interessi·
    • nullità contratto per difetto di forma·
    • compensazione spese·
    • spese di lite·
    • commissione massimo scoperto·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • modifiche unilaterali contratto·
    • art. 117 TUB

  • 5Trib. Latina, sentenza 31/01/2025, n. 196
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2420 R.G. cont. 2017 TRA - P. iva Parte_1 in persona del curatore fallimentare, autorizzato alla prosecuzione del P.IVA_1 giudizio con provvedimento del giudice delegato del 20/12/2018, elettivamente domiciliato in Via Priverno, n. 18 - LATINA, presso lo studio degli avv.ti Carlo BASSOLI e Luciano FALCONE, che lo rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione PARTE …
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    • art. 1283 c.c.·
    • interessi ultralegali·
    • ripetizione indebito·
    • nullità clausole·
    • commissione massimo scoperto·
    • anatocismo·
    • contratti bancari·
    • onere della prova·
    • forma scritta ad substantiam·
    • prescrizione decennale·
    • art. 120 TUB·
    • art. 117 TUB
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio: composizione 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , di seguito denominato: "t.u.", le parole: "dal Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono soppresse.
    Nota al titolo:
    Avvertenza:
    - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
    Note alle premesse:
    - L' art. 76 della Costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa puo' essere delegato al Governo con determinazione di principii e criteri direttivi solo per un tempo limitato ed in relazione ad oggetti definiti.
    - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - Si riporta il testo dell' art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1991)":
    "25 (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega). - 1.
    L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE
    deve avvenire in conformita' dei seguenti principi:
    a) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e' riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti pubblici e di particolari categorie di imprese;
    b) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita' esercitate in Italia sulla vigilanza dell'Autorita' dello Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e l'amministrazione centrale dell'ente;
    c) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che tali attivita' siano state autorizzate sulla base di requisiti oggettivi;
    d) gli enti possono procedere alla pubblicita' relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni altra disposizione sanzionatoria e penale concernente l'attivita' creditizia e finanziaria;
    e) dovra' essere adottata ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.
    2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 , e nella legge 2 gennaio 1991, n. 1 .
    3. In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse".
    - Il titolo del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 , e' riportato nella nota al titolo.
    - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
    Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997):
    "5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell' art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ".
    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ".
    Nota all'art. 1.
    - Il testo dell'art. 2 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
    "Art. 2 (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). - 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il
    Governatore della Banca d'Italia.
    2. Il presidente puo' invitare altri Ministri a
    intervenire a singole riunioni.
    3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con
    il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    4. Il direttore generale del Tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia".
  • Articolo 2
    Art. 2. Raccolta del risparmio da parte di societa' cooperative 1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' inserita la seguente:
    "cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,".
    2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' aggiunta la seguente:
    " g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 , per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.".
    3. Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "cbis),".
    4. Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "cbis),".
    Nota all'art. 2:
    - Il testo dell'art. 11 del T.U.B, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
    "Art. 11 (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
    2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche.
    3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
    a) presso soci e dipendenti;
    b) presso societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell' art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
    4. Il divieto del comma 2 non si applica:
    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
    b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
    c) alle societa' per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile , mediante l'emissione di obbligazioni;
    cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
    d) alle societa' e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
    dbis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;
    e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attivita' assicurativa o finanziaria;
    f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attivita' assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.
    g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 , per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
    4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere cbis), d), dbis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attivita' dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria stabilita dall'art. 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e dbis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile . Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta puo' essere effettuata.
    5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), cbis), d), dbis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata".
  • Articolo 3
    Art. 3. Autorizzazione dell'attivita' bancaria 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 t.u. e' inserito il seguente:
    "2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.".
    Nota all'art. 3:
    - Il testo dell'art. 14 del T.U.B., come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
    "Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
    La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
    b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
    c) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
    d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalita' e di onorabilita' indicati nell'art. 26.
    2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
    2-bis. La Banca d'Italia disciplina la proceduta di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
    3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
    4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria e' autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia.
    L'autorizzazione e' comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocita'".