Articolo 8 del Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129
Articolo 7Articolo 9
Versione
3 settembre 2015
Art. 8. Divieto di oneri aggiuntivi 1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Entrata in vigore il 3 settembre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente