Art. 6.
Presupposti per l'ammissibilita'
1. L'ammissione alla sperimentazione puo' essere consentita a condizione che l'attivita' soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) e' significativamente innovativa, ovvero, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto gia' presente sul mercato nazionale;
b) per le modalita' in cui e' prospettata, richiede la deroga a uno o piu' orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorita' di vigilanza, nonche' a una o piu' norme o regolamenti adottati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui all' articolo 36, comma 2-quater, lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 oppure gli elementi di novita' di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o piu' autorita' di vigilanza;
c) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
1) arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualita' del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilita', tutela dell'utente finale o costi;
2) contribuisce all'efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;
3) rende meno onerosa o piu' efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
4) consente un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi;
d) e' in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
e) e' prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.
2. Per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione si impegna, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'accesso alla sperimentazione non e' consentito ai progetti gia' ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione e' stata revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), punti 1), 3), 4), 5), 6), 7).
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , si veda nelle note alle premesse.
Presupposti per l'ammissibilita'
1. L'ammissione alla sperimentazione puo' essere consentita a condizione che l'attivita' soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) e' significativamente innovativa, ovvero, mediante l'impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto gia' presente sul mercato nazionale;
b) per le modalita' in cui e' prospettata, richiede la deroga a uno o piu' orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorita' di vigilanza, nonche' a una o piu' norme o regolamenti adottati dalle medesime autorita' di vigilanza, concernenti i profili di cui all' articolo 36, comma 2-quater, lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , i) e l) del decreto-legge n. 34 del 2019 oppure gli elementi di novita' di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o piu' autorita' di vigilanza;
c) apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
1) arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualita' del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilita', tutela dell'utente finale o costi;
2) contribuisce all'efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;
3) rende meno onerosa o piu' efficace l'applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
4) consente un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi interni degli operatori nel settore bancario, finanziario o assicurativo relativamente alla gestione dei rischi;
d) e' in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione;
e) e' prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.
2. Per le attivita' previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'operatore del settore FinTech che richiede l'ammissione alla sperimentazione si impegna, in caso di esito positivo della sperimentazione, a richiedere l'autorizzazione o l'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento dell'attivita'.
3. L'accesso alla sperimentazione non e' consentito ai progetti gia' ammessi a una sperimentazione, quando la sperimentazione e' stata revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), punti 1), 3), 4), 5), 6), 7).
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 2-quater dell'art. 36 del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , si veda nelle note alle premesse.