Articolo 25 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Articolo 24Articolo 26
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2 maggio 1991
Art. 25. Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato 1. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilita' limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.
2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all' art. 2201 del codice civile , le societa' cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.
(VII Direttiva, articoli 1 e 4).
Entrata in vigore il 2 maggio 1991
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