Articolo 1 del Decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7
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3 febbraio 1970
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21 marzo 1970
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22 dicembre 2008
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6 luglio 2011
Art. 1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli:
1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attivita' di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il piu' favorevole inquadramento di cui essi godano ai fini normativi, salariali, previdenziali ed assistenziali. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall' art. 38, comma 5 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 non dispone piu' (con l'art. 24) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Entrata in vigore il 6 luglio 2011
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