Art. 3.
Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:
le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054 , o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
le imprese di spettacoli;
gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggetate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (11)
(13) ((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "L' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data." -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , non prevede piu' (con l'art. 46, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 3. -------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 205) che "L' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498 , si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, e' esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ".
Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:
le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054 , o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
le imprese di spettacoli;
gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggetate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (11)
(13) ((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "L' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data." -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , non prevede piu' (con l'art. 46, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 3. -------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 205) che "L' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498 , si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, e' esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ".