Art. 7. Scale e rampe 1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 . I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).