Articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 gennaio 1973
Art. 60. Nullita' dei patti contrari alla legge

I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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