La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.