Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 gennaio 1973
Art. 36. Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto

La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
L'imposta assolta a norma del comma precedente deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'amministrazione finanziaria e passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente