Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634
Articolo 75Articolo 77
Versione
1 gennaio 1973
Art. 76. Prescrizione del diritto alla riscossione dell'imposta liquidata

Il diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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