Articolo 4 del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17
Articolo 3Articolo 5
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12 marzo 2019
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 12 marzo 2019
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