Articolo 5 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 dicembre 1997
Art. 5. Conferimento a regioni ed enti locali 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalita' di cui agli articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 4 del presente decreto.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1997
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