Articolo 10 - Accordo della Legge 2 gennaio 1995, n. 18
Articolo 9Articolo 11
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19 gennaio 1995
ARTICOLO 10
Trasferimento di attivi e passivi
Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'UNESCO assumera' dall'Agenzia tutte le attivita' ivi comprese le proprieta', ed le passivita' relative al Centro, in base alle disposizioni che le due Parti concorderanno.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1995
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