Art. 14. Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori
onorari 1. ((. . .)) i giudici onorari ed i vice procuratori onorari ((, nonche' i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,)) che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario , di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni ((fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.))
onorari 1. ((. . .)) i giudici onorari ed i vice procuratori onorari ((, nonche' i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni,)) che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario , di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni ((fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.))