Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60 .