Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall' art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047 .
E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all' articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e' elevata dal 2 al 3 per cento." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , gia' elevata dall' articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."
A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonche' quelli previsti dall' art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047 .
E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all' articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e' determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e' elevata dal 2 al 3 per cento." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , gia' elevata dall' articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."