Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
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Art. 5. (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti) 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute.
Puo', altresi', in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresi' conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o piu' agenti in servizio operativo.
3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano ((cinque)) anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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