Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 marzo 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 marzo 2023 |
Commentari • 43
- 1. Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell’art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. minorenni Trento, GIP., ord. 6 marzo 2024, giud. Gallo *Contributo pubblicato nel fascicolo 3/2024. 1. Con l'ordinanza del 6 marzo 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trento (Dott. Giovanni Gallo)[1] ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), recentemente introdotto dal c.d. “decreto Caivano”. Il procedimento disciplinato da tale nuova disposizione, che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe rappresentare «una messa alla prova “semplificata”»[2] sembra, infatti, porsi in rotta di collisione con gli artt. 3 e 31, comma 2, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 49
- 1. Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 364Provvedimento: N. R.G. 746/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 746/2023 All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare da remoto per parte ricorrente l'avv GORI in sostituzione dell'avv. OTTOLINI ILARIA . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Gori chiede il rinnovo della ctu e si riporta alle osservazioni del ctp. L'avv. Nannizzi insiste per il rigetto all'esito della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della …Leggi di più...
- coxartrosi·
- malattia professionale·
- art. 152 disp att cp.c.·
- art. 10 D.P.R. 1124/1965·
- nesso causale·
- art. 429 c.p.c.·
- CTU·
- compensazione spese·
- art. 281-sexies c.p.c.·
- sovraccarico biomeccanico
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 , recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2023.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
- Allegato della Legge 24 febbraio 2023, n. 15Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1
All'articolo 1, comma 1: alla lettera b):
al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «alle certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole: «in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo»;
al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 214 del» sono inserite le seguenti: « codice della strada , di cui al»;
al capoverso 2-sexies:
al primo periodo, la parola: «limite» e' sostituita dalla seguente: «limitazione» e le parole: «o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»;
al terzo periodo, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco»;
al capoverso 2-septies:
al primo periodo, dopo le parole: «2-sexies, primo» sono inserite le seguenti: «e quinto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Si osservano» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all' articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020 ». L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
« Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».