Articolo 19 - Convenzione della Legge 16 gennaio 2025, n. 2
Articolo 18Articolo 20
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25 gennaio 2025
Articolo 19 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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