Art. 4. Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonche' alla prevenzione ed alla repressione della criminalita'. 1. Ai sensi della lettera c) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita', sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) documenti relativi all'attivita' investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalita' nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonche' degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attivita' di indagine;
b) atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse;
c) documenti relativi alle assegnazioni di personale alla Direzione investigativa antimafia ed al servizio centrale di protezione in favore dei collaboratori della giustizia, alle richieste di personale da parte delle autorita' giudiziarie, di altre autorita' dello Stato, di enti o del Corpo della guardia di finanza per il successivo impiego in attivita' di polizia giudiziaria o di polizia tributaria, ovvero connesse ad incarichi per i quali e' richiesto un rapporto fiduciario;
d) atti e documenti attinenti alla identita' e gestione delle fonti confidenziali ed alle informazioni fornite dalle fonti stesse, individuate o anonime, nonche' contenute in esposti da chiunque inoltrati;
e) documenti attinenti all'attivita' informativa nei settori istituzionali, siano essi originati autonomamente sia che provengano da altri organismi, in Italia o all'estero, con i quali intercorrono rapporti di collaborazione diretta o indiretta;
f) atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale del Corpo della guardia di finanza, nonche' i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalita' e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorita' di pubblica sicurezza;
g) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
h) atti e documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonche' l'approvvigionamento, la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalita';
i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonche' all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attivita' svolta nei settori istituzionali;
l) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;
m) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie o informazioni rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita';
n) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte, ivi comprese le relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;
o) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera c), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.
a) documenti relativi all'attivita' investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalita' nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonche' degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attivita' di indagine;
b) atti istruttori, comunicazioni su ipotesi di frodi in materia tributaria e segnalazioni dei servizi della Commissione dell'Unione europea o di altri organismi internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle frodi stesse;
c) documenti relativi alle assegnazioni di personale alla Direzione investigativa antimafia ed al servizio centrale di protezione in favore dei collaboratori della giustizia, alle richieste di personale da parte delle autorita' giudiziarie, di altre autorita' dello Stato, di enti o del Corpo della guardia di finanza per il successivo impiego in attivita' di polizia giudiziaria o di polizia tributaria, ovvero connesse ad incarichi per i quali e' richiesto un rapporto fiduciario;
d) atti e documenti attinenti alla identita' e gestione delle fonti confidenziali ed alle informazioni fornite dalle fonti stesse, individuate o anonime, nonche' contenute in esposti da chiunque inoltrati;
e) documenti attinenti all'attivita' informativa nei settori istituzionali, siano essi originati autonomamente sia che provengano da altri organismi, in Italia o all'estero, con i quali intercorrono rapporti di collaborazione diretta o indiretta;
f) atti e documenti riguardanti il funzionamento dei servizi di polizia ivi compresi quelli relativi all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale del Corpo della guardia di finanza, nonche' i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalita' e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate posti a disposizione dell'Autorita' di pubblica sicurezza;
g) relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorita' nazionale e delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicita';
h) atti e documenti riguardanti l'organizzazione, le strutture, la dislocazione sul territorio dei presidi, gli impianti, i mezzi e le dotazioni del Corpo della guardia di finanza, nonche' l'approvvigionamento, la dislocazione e la consistenza delle scorte di materiali, inerenti l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la repressione della criminalita';
i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonche' all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attivita' svolta nei settori istituzionali;
l) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la protezione e custodia di armi, munizioni, esplosivi e materiali classificati;
m) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione gestione e manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree, nei limiti in cui detti documenti contengono notizie o informazioni rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica nonche' la prevenzione e la repressione della criminalita';
n) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo, pianificazione, programmazione, acquisizione, gestione e conservazione dei mezzi, delle armi, dei materiali e delle scorte, ivi comprese le relazioni tecniche sulle prove d'impiego dei materiali di sperimentazione;
o) documentazione relativa alla descrizione progettuale e funzionale di impianti a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera c), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.