Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante la approvazione del codice di procedura penale 1. All' articolo 266 del codice di procedura penale , al comma 1 , lettera f-bis) , dopo le parole: «del medesimo codice», e' aggiunto il seguente periodo: «, nonche' dall'art. 609-undecies».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
Note all'art. 4:
Per i riferimento normativi al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 266 e 62 del citato codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto, recita:
«Art. 266. (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall' articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice ,nonche' dall'articolo 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 , 473 , 474 , 515 , 516 e 517-quater del codice penale ;
f-quater) delitto previsto dall' articolo 612-bis del codice penale .
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale , l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.»
«Art. 62.(Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato). - 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
«2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».
Note all'art. 4:
Per i riferimento normativi al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 si veda nelle note alle premesse.
Il testo degli articoli 266 e 62 del citato codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto, recita:
«Art. 266. (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f-bis) delitti previsti dall' articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale , anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice ,nonche' dall'articolo 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 , 473 , 474 , 515 , 516 e 517-quater del codice penale ;
f-quater) delitto previsto dall' articolo 612-bis del codice penale .
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall' articolo 614 del codice penale , l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.»
«Art. 62.(Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato). - 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.».