Articolo 5 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39
Articolo 4
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6 aprile 2014
Art. 5. Copertura finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 6 aprile 2014
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