Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
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Versione
16 giugno 2010
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Versione
31 maggio 2017
Art. 3. Istituti professionali per il settore dei servizi 1. I percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi di cui all'allegato B) si riferiscono ai risultati di apprendimento e agli strumenti organizzativi e metodologici di cui ai punti 2.1 e 2.4 dell'allegato A) comuni a tutti i percorsi degli istituti professionali e al profilo culturale specifico e ai risultati di apprendimento di cui al punto 2.2 dell'allegato medesimo, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1);
b) Servizi socio-sanitari (B2);
c) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera (B3);
d) Servizi commerciali (B4).
2. Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 , e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente:
a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta;
b) per l'anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta;
c) per l'anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta;
d) per l'anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte".
Entrata in vigore il 31 maggio 2017
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