Articolo 15 del Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
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23 marzo 2011
Art. 15. Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 1. L'Autorita' competente collabora con le Autorita' responsabili dell'applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , negli altri Stati membri e scambia con queste e con la Commissione europea informazioni atte ad agevolare l'attuazione del presente decreto e, in particolare, l'applicazione dell'articolo 10.
Note all' art. 15:
- Per la direttiva 2009/125/CE si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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