Articolo 6 del Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
Articolo 5Articolo 7
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23 marzo 2011
Art. 6. Supporto tecnico all'autorita' competente 1. L'ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile fornisce supporto all'Autorita' competente ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate. Per tali finalita', il suddetto ente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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