Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
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18 novembre 1999
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25 febbraio 2005
Art. 29. Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro (( 1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui all' articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni. )) 2. Per le finalita' di cui al presente Capo il ((Ministero del lavoro e delle politiche sociali)) adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi del propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.
3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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