Art. 17. Rilascio e rinnovo della caria di soggiorno 1. La carta di soggiorno e' rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)) .