Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 29Articolo 31
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Art. 28. Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione ((o di respingimento)) , il questore rilascia il permesso di soggiorno:
((a) per minore eta' al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore eta', salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante;)) ((a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;))
b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 2018, N. 132 .
Entrata in vigore il 28 dicembre 2022
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