Art. 16.
Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; l'ultimo comma dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ; l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ; l' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l' art. 15 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ; l' art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ; l' art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; l' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.
Sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; l'ultimo comma dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ; l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 ; l' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l' art. 15 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ; l' art. 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ; l' art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ; il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1962, concernente la determinazione dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria; l' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.