Articolo 3 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 settembre 1999
Art. 3. I m p i e g h i 1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono fissati i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' acquistare titoli, obbligazioni o altri strumenti finanziari emessi o garantiti dai soggetti da essa finanziabili, da istituzioni finanziarie e creditizie, da enti e organismi pubblici comunitari o internazionali e dagli Stati membri dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 1 settembre 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente