Articolo 16 bis del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Articolo 16Articolo 16 ter
Versione
4 agosto 2013
>
Versione
17 febbraio 2023
>
Versione
1 gennaio 2025
Art. 16-bis. (( (Interventi per favorire l'accesso al credito). )) ((1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente