Art. 16.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina, un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina, un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.