Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1929
Articolo 15Articolo 17
Versione
28 maggio 1963
Art. 16.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessita' il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto il Consiglio di amministrazione e nomina, un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovra' essere ricostituito.
Entrata in vigore il 28 maggio 1963
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