Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1929
Articolo 14Articolo 16
Versione
28 maggio 1963
Art. 15.
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto e' affidato, a due revisori dei conti dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.
Entrata in vigore il 28 maggio 1963
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