Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1929
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 maggio 1963
Art. 13.
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.
Agli alunni puo', inoltre essere richiesto un contribuito per il consumo di materie prime, nonche' un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito e' fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione puo' disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Entrata in vigore il 28 maggio 1963
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