Articolo 21 del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Articolo 20Articolo 22
Versione
7 luglio 2017
Art. 21. Avanzamento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;
b) all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianita'.» e le lettere a) e b) sono soppresse;
c) l'articolo 1299 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni.»;
d) l'articolo 1300 e' abrogato;
e) dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del presente decreto e' inserito il seguente:
«1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:
a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero».
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.
3. Per il personale:
a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 1297, 1298, 1300 e 1325-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificati o introdotti dal presente decreto:
"Art. 1297 (Articolazione della carriera). - 1. Lo sviluppo di carriera dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) vice brigadiere;
b) brigadiere;
c) brigadiere capo.
1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.
Art. 1298 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento ai gradi di brigadiere e brigadiere capo avviene ad anzianita'.
a) (soppressa).
b) (soppressa).".
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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