Art. 7. Formazione e addestramento 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 722:
1) al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
b) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente:
«Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1.
I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
c) all'articolo 735:
1) al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: «pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»;
d) l'articolo 736 e' sostituito dal seguente:
«Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1.
I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalita' telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.»;
e) all'articolo 737:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
f) all'articolo 738:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
2) al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
g) all'articolo 740, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»;
h) l'articolo 749 e' abrogato;
i) all'articolo 755:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» e' inserita la seguente: «dirigenziali»;
2) al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalita' telematica».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 722 , 735 , 736 , 737 , 738 , 740 , 749 , 755 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificati dal presente decreto:
"Art. 722 (Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare, dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva."
"Art. 735 (Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
a). (abrogata).
b). (abrogata).
c). (abrogata).
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 3, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado, che ha frequentato l'accademia militare, avente la stessa anzianita'.
(Omissis).
"Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico). - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a due anni, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Art. 738 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico e del ruolo forestale, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.".
"Art. 740 (Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado). - 1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di laurea;
c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.
2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.".
"Art. 755 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori dei ruoli normale, forestale e tecnico. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso il miglioramento di competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni dirigenziali nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza anche con modalita' telematica, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.
a) all'articolo 722:
1) al comma 1, lettera b) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
2) al comma 2, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola: «anno» sono inserite le parole: «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
b) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente:
«Art. 734 (Corso di applicazione e corso di perfezionamento). - 1.
I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalita' previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'articolo 651-bis.
4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;
c) all'articolo 735:
1) al comma 1, alinea dopo la parola: «prescritto» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;
2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
3) al comma 1-bis, le parole: «1-bis» sono sostituite dalla seguente: «3» e dopo le parole: «pari grado,» sono inserite le seguenti: «che ha frequentato l'accademia militare,»;
d) l'articolo 736 e' sostituito dal seguente:
«Art. 736 (Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale). - 1.
I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:
a) anche con modalita' telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;
b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.
2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 651-bis.
3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.
4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.»;
e) all'articolo 737:
1) nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
f) all'articolo 738:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
2) al comma 3, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
g) all'articolo 740, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.»;
h) l'articolo 749 e' abrogato;
i) all'articolo 755:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli normale, forestale e tecnico»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «l'acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «il miglioramento» e dopo le parole: «assolvimento delle funzioni» e' inserita la seguente: «dirigenziali»;
2) al comma 3, dopo la parola: «frequenza» sono inserite le seguenti: «anche con modalita' telematica».
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 722 , 735 , 736 , 737 , 738 , 740 , 749 , 755 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificati dal presente decreto:
"Art. 722 (Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare, dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno.
3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva."
"Art. 735 (Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento). - 1. I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
a). (abrogata).
b). (abrogata).
c). (abrogata).
1-bis. I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 3, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado, che ha frequentato l'accademia militare, avente la stessa anzianita'.
(Omissis).
"Art. 737 (Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico). - 1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a due anni, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Art. 738 (Obblighi di servizio). - 1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico e del ruolo forestale, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.".
"Art. 740 (Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado). - 1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di laurea;
c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.
2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.".
"Art. 755 (Corso d'istituto). - 1. Il corso d'istituto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai maggiori dei ruoli normale, forestale e tecnico. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso il miglioramento di competenze e abilita' per l'assolvimento delle funzioni dirigenziali nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
3. Nel regolamento sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza anche con modalita' telematica, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.