Articolo 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523
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20 dicembre 1923
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3 luglio 1948
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24 febbraio 2000
Art. 23. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))

Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione e' preordinata ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacita' di produzione.

I ruoli dei contribuenti sono approvati dal Ministero dell'economia nazionale e la riscossione dei contributi viene fatta dagli esattori comunali con i privilegi delle imposte fiscali in una o piu' rate insieme a quelle delle imposte sul reddito.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540))
Entrata in vigore il 24 febbraio 2000
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