Articolo 53 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 53.

Salvo le disposizioni riflettenti le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il socio proprietario di casa popolare od economica ha diritto, in ogni caso, di restituire anticipatamente, in tutto od in parte, la somma mutuata per l'acquisto o la costruzione della casa.

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione della iscrizione ipotecaria deve essere effettuata senza spese dal Conservatore delle ipoteche.

Qualora l'istituto mutuante o la societa' costruttrice si rifiutasse di rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente puo' richiamarsene al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentite le parti ed il pubblico ministero, con la procedura dell' art. 2039 del Codice civile .
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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