Articolo 89 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 88Articolo 90
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20 agosto 1938
Art. 89.

I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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