Articolo 96 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 95Articolo 97
Versione
20 agosto 1938
Art. 96.

I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in piu' cooperative. In tal caso, pero', il socio ha l'obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui e' prenotato, tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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