Articolo 80 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 79Articolo 81
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20 agosto 1938
Art. 80.

Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, restando cosi' prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto.

I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni, qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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