Articolo 111 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 111.

L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facolta' di affittare in tutto od in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell'art. 91, sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti.

Al Ministero dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto e di cessione.

L'approvazione ministeriale e' subordinata ad accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalita' e corrispettivi stipulati fra le parti contraenti.

Il diniego di consenso da parte della Cassa depositi e prestiti o la mancata approvazione ministeriale rende il contratto giuridicamente inesistente.

Gli aventi causa dall'assegnatario hanno pure facolta' di affitto o di cessione subordinatamente alla osservanza delle formalita' suindicate.

E' pure ammesso a favore delle categorie enumerate nell'art. 91 l'affitto o la cessione in cooperative finanziate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cui sono, in tal caso, deferite le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici.

Contro il diniego di nulla osta della cooperativa e' ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici od al Direttore generale delle ferrovie dello Stato quando interessata sia una cooperativa ferroviaria.

E' fatto divieto alle cooperative di inscrivere gli affittuari. In dipendenza dell'avvenuta locazione, nel novero dei soci.

Al socio che si sia avvalso della facolta' di cessione e' inibito di ottenere altro alloggio cooperativo per assegnazione diretta o per cessione.

Dopo la stipulazione del mutuo edilizio individuale, vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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