Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 marzo 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 2023 |
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- 1. Tag: immigrazionehttps://www.eius.it/articoli/
Immigrazione: non è incostituzionale l'art. 80, comma 19, l. 388/2000, là dove subordina la corresponsione dell'assegno sociale ai cittadini extra UE al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo Corte costituzionale, 21 luglio 2026, n. 141 Immigrazione: non è incostituzionale la pena prevista dall'art. 12-bis, commi 1 e 3, d.lgs. 286/1998 per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina Corte costituzionale, 3 luglio 2026, n. 120 Professioni: è incostituzionale l'art. 7, comma 1, lett. a), l. 55/2024, là dove subordina alla sussistenza della condizione di reciprocità l'iscrizione dello straniero all'albo …
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/03/2026, n. 1427Provvedimento: Pubblicato il 02/03/2026 N. 01427/2026 REG.PROV.COLL. N. 06934/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Mercadante, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour 139; contro Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; avverso il …Leggi di più...
- art. 7 D.L. 20/2023·
- art. 122 D.P.R. 115/2002·
- art. 2 L. 241/1990·
- art. 79 D.P.R. 115/2002·
- Corte Costituzionale n. 157/2021·
- Commissario ad acta·
- protezione speciale·
- patrocinio a spese dello Stato·
- spese di giudizio compensate·
- art. 5 D.lgs. 286/1998·
- art. 76 D.P.R. 115/2002·
- silenzio inadempimento·
- art. 31 c.p.a.·
- conversione permesso soggiorno·
- art. 117 c.p.a.
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
- Articolo 1Art. 1. Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri 1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell' articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto e' comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. - Articolo 2Art. 2. Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro 1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
« d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2. »;
2) al comma 5, le parole: « sentito il questore » sono sostituite dalle seguenti: « acquisite le informazioni della questura competente »;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5.0.1. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione. ».
4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
« 5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno. ».
5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
« 6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale. ». b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis. ». c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
« Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all' articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all' articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. ».