Art. 5. Prestazioni 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 , riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-bis del presente decreto. (2)
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto"."
Ha inoltre disposto disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all' articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 , riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
c) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11-bis del presente decreto. (2)
2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 26 aprile 2010, (in G.U. 12/05/2010, n. 109), ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'efficacia del presente decreto e' limitata al 31 dicembre 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 12 marzo 2012, n. 180 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto"."
Ha inoltre disposto disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011".