Articolo 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 giugno 1997
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Versione
1 gennaio 2009
Art. 5. 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dagli articoli 1, comma 1, (( . . . )) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , come modificato dal presente decreto legislativo. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica ha efficacia dal 1° gennaio 2009.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2009
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